illo Tempore ...

STATUTO ORGANICO APPROVATO CON DECRETO DEL RE VITTORIO EMANUELE III DEL 22/03/1903

Art. 1

E' istituita in Agira(1) un'Opera Pia dal titolo: «Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac.te Mariano Scriffignano Siscaro ».

L'Istituto deve essere laicale e deve avere per iscopo la educazione e la istruzione dei giovanetti di sesso maschile, che in esso saranno ricoverati.

La educazione morale e religiosa sarà impartita in conformità agli insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica.

La istruzione a norma delle vigenti leggi dello Stato.

(1) La benefattrice nel testamento rogato Notar Majorana 11 Febbraio 1901 disse:
"Istituisco mio erede universale di tutti altri miei beni di qualunque specie, natura qualità e provenienza un Istituto di pubblica beneficenza da fondarsi in questo Comune per lo scopo di cui infra è obbietto, e da elevarsi, appena avverrà il mio decesso; a corpo morale autonomo, mercé riconoscimento legale fatto giusta le vigenti leggi".
E più sotto dopo aver nominato gli esecutori testamentari e dato loro talune attribuzioni relative alla casa dove si voleva eretta la pia Istituzione disse: "Voglio che la erigenda pia fon­dazione, ovunque sorga, cioè o nel sudetto ex convento o in altro luogo di questo Comune, si denomini Istituto di beneficenza e scolastico Sacerdote Mariano Scriffignano Siscaro in memoria del defunto mio fratello Sacerdote Cantore Mariano Scriffignano".

Art. 2

L'Istituto dovrà provvedere al mantenimento gratuito di almeno dieci fanciulli poveri nati in questo Comune e preferibilmente orfani; o di quel maggior numero proporzionale alle rendite annue. Inoltre potranno essere accolti in esso fanciulli a tutta o a mezza pensione, ovvero solo per frequentare le scuole o le officine, pagando una retta diversa, secondo i casi, da stabilirsi con apposito regolamento da compilarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

 Non possono essere ammessi fanciulli minori degli anni sei compiuti o maggiori dei dodici compiuti per i gratuiti, e dei quattordici compiuti per quelli a paga­mento. Tutti, compiuti gli anni venti, dovranno uscire.

Art. 4

Per l'ammissione gratuita dei fanciulli poveri nel numero non minore di dieci occorre provare, che lo ammittendo sia nato in questo Comune e sia poveris­simo.

Se gli aspiranti, siano più di dieci o canti, l'ammissione teggio, mediante schede segrete fra tutti i concorrenti che si trovano in tali condizioni del maggior numero di posti che dovrà essere determinata dal sorteggio.

 Però gli orfani di padre e di madre, semprechè siano poverissimi e nati in questa, saranno ammessi con preferenza senza sorteggio e fino a concorrenza dei posti vacanti.

 Tale ammissione sarà fatta annualmente dal Consiglio Direttivo, al quale spetta lo esame dei titoli sull'ammissibilità tanto gratuita, quanto a pagamento.

Il sorteggio di cui sopra, sarà fatto dal Presidente del Consiglio Direttivo, in presenza di esso Consiglio, del Direttore Capo, dei Maestri e Capi - Officina e de­gli alunni tutti, nel giorno di ogni anno, in cui il Consiglio medesimo avrà stabilita la premiazione scolastica.

Art. 5

L'Istituto sarà diviso in due sezioni:

a) Sezione Artigiani 

b) Sezione studenti (facultativa)

Se però la istituzione di beneficenza e la scuola agraria congiuntamente o separatamente prendessero grande sviluppo e tale da occupare l'intero fabbricato, la sezione degli ammessi a pagamento, specialmente interni, sarà soppressa compresa la sezione studenti.

Art. 6

La sezione artigiani dovrà comprendere oltre la scuola elementare ed agraria e quella di disegno in generale, le seguenti officine: sarto, calzolaio, falegname, tipografo e tutte altre officine di cui il Consiglio Direttivo potrà deliberare la istituzione secondo i bisogni e la convenienza. La Sezione studenti potrà comprendere i seguenti corsi di studio: scuole elementari, ginnasiali, tecniche ed agrarie.

Art. 7

L'Istituto di beneficenza provvederà al manteni­mento dei ricoverati ed ai bisogni del suo funzionamen­to, con tutte le rendite provenienti dal patrimonio, di cui lo istituì erede la Pia Fondatrice Sig.ra Scriffignano Maria fu Giuseppe con testamento rogato da Notar Maio­rana Filippo addì 11 Febbraio 1901 Reg.to al N. 653 accresciuto dalle susseguenti eventuali largizioni, sia private che pubbliche, dalle eventuali entrate, dal prodotto del lavoro dei ricoverati e dalle pensioni o rette pagate dagli ammessi a pagamento.

Art. 8

La cassa riguardante la istituzione di beneficenza dovrà esser tenuta assolutamente separata da quella delle sezioni a pagamento: e giammai per qualsiasi mo­tivo le rendite della prima potranno sopperire ai bi;so­,gni delle seconde; essendo la beneficenza ai poveri lo scopo principale dell'istituto, e tutt'altre istituzioni ac­cessorie.

I fanciulli artigiani, quando per ragione di età do­vranno uscire dall'istituto, percepiranno la terza parte degli utili netti ricavati dal lavoro rispettivamente fatto. Nulla spetterà a chi in qualunque tempo sarà espulso per cattiva condotta, o per altro grave motivo, o da chi abbandonerà l'istituto prima di raggiungere il diciotte­simo anno di età.

Art. 10

L'Amministrazione e la Direzione dell'istituto spet­teranno ad un Consiglio Direttivo composto di un Pre­sidente e da quattro membri. A1 Consiglio Direttivo spetta, oltre le facoltà stabilite nei precedenti articoli, l'ammissione e la espulsione dei giovani, la nomina del Direttore Capo e dei Direttori Didattici, dei capi di officina, Professori, Maestri, Operai, Impiegati, Inser­vienti di ogni genere a in generale di tutto il personale, che potrebbe essere richiesto dal buon andamento di ogni ramo dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo farà i regolamenti e gli organici per il regolare funzionamento dell'Istituto, sia per determinare i diritti e i doveri dei giovani sia quelli del Direttore, Professori, Maestri, operai e tutt'altre persone adibite a prestare funzioni e servizi all'Istituto.

Stabilirà le diverse rette dovute dagli ammessi a pagamento, secondo che siano a tutta o a mezza pensione, o solamente per frequentare le scuole o le officine; tenendo sempre di mira il più completo accordo possibile col Direttore Capo dell'Istituto, il quale dovrà sempre essere interpellato, come quegli che meglio di ogni altro sarà a conoscenza dei bisogni dell'Istituzione.

Art. 11

La rappresentanza legale dell'Istituto risiederà nel Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dovrà inoltre dare immediata esecuzione alle deliberazioni del Consiglio medesimo, tosto che diverranno esecutive.

Art. 12

La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.

Esso sarà composto dal Prevosto della Chiesa di S. Margherita, dal Prevosto della Chiesa di S. Antonio di Padova, dal Priore della Regia Abbazia di Agira e da due membri eletti dal Consiglio Comunale di Agira. Il Consiglio Direttivo eleggerà dal suo seno il Presidente ed a parità di voti sarà Presidente il più anziano.

Tanto il Presidente, quanta i due membri eletti dal Consiglio Comunale, dureranno in carica e saranno ******riav.­rzovati nella nomina, colle norme ora in vigore per i membri della Congregazione di Carità.

Art. 13

La contabilità sarà tenuta da un impiegato stipendiato eletto dal Consiglio Direttivo, e dovrà tenere i libri in regola.

Art. 14

II Cassiere sarà nominato dal Consiglio Direttivo in persona estranea ai suoi membri, con obbligo di dare cauzione proporzionale alle rendite da amministrare; di rendere annualmente ed esattamente i conti, e durerà in carica tre anni, salvo rielezione.

Art. 15

Le adunanze del Consiglio Direttivo dovranno aver luogo ordinariamente una volta al mese dietro invito del Presidente; salvo convocazioni straordinarie indette dello stesso Presidente o motu proprio o dietro istanza scritta da uno dei membri.

Art.16

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deli­berazioni, sono valide quando hanno luogo coll'inter. vento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti, la proposta s'intenderà respinta (art. 48 Reg. Amm. 5-2-1891).

I processi verbali delle deliberazioni saranno stesi dal Segretario, o ala un componente il Consiglio Direttiva designato al principio di ogni anno. I verbali saranno firmati da tutti coloro, che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale. Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio Direttivo medesimo e il Prefetto la può promuovere. I mandati di pagamento non costituiscono titolo di .discarico pel Teso­riere, se non sono muniti dalla firma del Presidente o di quello tra i membri del Consiglio Direttivo, che sopraintende al servizio, cui si riferisce il mandato, od in difetto, dal membro anziano.

Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto e in generale ogni atto che emani dal Consiglio Direttivo, oltre la firma del Presidente o in mancanza di esso dal Membro anziano, dovrà avere la firma del Segretario 0 di quel membro del Consiglio Direttivo destinato a far­ne le veci. Il Segretario parteciperà con i componenti il Consiglio Direttivo, alla responsabilità degli atti medesimi nella più ampia e generale forma. L'Amministra­zione e la contabilità tanto del patrimonio e delle rendite provenienti da esso, quanto interne dell'Istituto, per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto, saranno regolate dalle norme stabilite dalla Legge 17 Luglio 1890 e relativi Regolamenti Amministrativi e contabili.

Per copia conforme estratta dal testamento della Sig.ra Scriffignano 11 Febbraio 1901 con la modifica dell'art. 12 giusta deliberato degli esecutori testamen­tari 24 Gennaio 1902 approvato dal Consiglio Comunale con deliberato del 1° Febbraio successivo; e con le mo­difiche agli art.li 7. 10. 13. 16. suggerite dal Consi­glio di Stato nell'adunanza 23 Agosto ultimo e adottate dagli stessi Esecutori testamentari con deliberazione del 27 Settembre 1902 approvata dal Consiglio Comunale con deliberato 3 Ottobre 1902 non che le altre modifiche agli articoli 7 e 16 proposte dal Ministero degli interni ,e adottare dagli esecutori testamentari con deliberato dell'll Dicembre 1902 approvato dal Consiglio Comu­nale nella tornata del 26 Dicembre 1902 N. 83.

Gli esecutori testamentari:

 Mons. Filippo Giulio Contessa

D.r Luigi Scavone

Ministero dell'Interno Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro firmato: GIOLITTI

Per copia conforme il Direttore Capo Divisione BONINO 

 

 

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

 Vista la domanda presentata dagli esecutori testa­mentari dell'eredità della fu Signora Maria Scriffignano allo scopo di ottenere l'erezione in ente morale dello Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac. Mariano Scriffignano Siscaro in Comune di Agira con un patrimonio iniziale di L. 13©.000. Vista la istanza della Sig.ra Eloisa Scriffignano unica congiunta della testatrice. Visto lo Statuto organico presentato per la nostra approvazione. Vedute le relative deliberazioni dei predetti esecutori testamentari, del Consiglio Comunale del luogo e della Giunta provinciale Amministrativa di Catania.

Vedute le leggi 17 Luglio 1890 N. 6972, 22 Giugno 1896 N. 218 e relativi regolamenti: Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac.te Mariano Scriffignano Siscaro in Comune di Agira è eretto in ente morale.

Art. 2

Sulle rendite dell'Istituto sarà corrisposto, fino a che non sia diversamente stabilito un sussidio mensile di lire dieci alla Signora Eloisa Scriffignano.

Art. 3 

E' approvato lo statuto organico in data 11 Dicembre 1902 composto di N. 16 articoli quale sta­tuto sarà munito di visto e sottoscritto di ordine nostro dal Ministro proponente.

 

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 Marzo 1903.

Firmato: VITTORIO EMANUELE 

Contrassegnato: GIOLITTI

 

Per copia conforme Il Direttore Capo della Divisione BONINO